Il conducente si era visto contestare due infrazioni del Codice della Strada emesse da Città Metropolitana di Milano, all’altezza dell’interramento della Cassanese a Pioltello, nello scorso mese di ottobre. Sicuro di aver rispettato i limiti, l’autista si è rivolto all’associazione di consulenza Altvelox che lo ha accompagnato nel percorso legale.
L’annullamento delle sanzioni
La notizia dell’annullamento è arrivata nella giornata di lunedì 23 gennaio. Il Giudice che ha esposto la sentenza si è soffermato su uno degli aspetti più importanti delle violazioni commesse: e infrazioni contestate sono state applicate in un lasso di tempo esiguo, che non ha consentito al conducente di rendersi conto di aver commesso il fatto.
Parte integrante ed essenziale dei ricorsi è stata una formale richiesta documentale / accesso agli atti inviata a Città Metropolitana di Milano per ottenere una serie di documenti tecnici riferiti alla cartellonistica, ma sopratutto all’autovelox utilizzato per le contestazioni. Documenti che la Pubblica Amministrazione ha saputo fornire solo in parte mancando però la consegna del documento tecnico di primaria importanza riferito allo strumento elettronico.
La sentenza
«Le circostanze sopra addotte inducono questo giudice a ritenere applicabile nel caso ed quo l’art. 8 bis comma 4 della legge 689 del 1981. Il citato articolo dispone che le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una valutazione unitaria. Due sono le condizioni rispetto alle quali la reiterazione viene considerata: la commissione di un’altra violazione della stessa indole commessa in tempi ravvicinati e l’accertamento con unico provvedimento esecutivo di più violazioni della stessa indole commesse in tempi ravvicinati. Occorrono in proposito un elemento temporale (la commissione in tempi ravvicinati) e un elemento ulteriore, desumibile sia dalla connessione cronologica suddetta sia da aspetti diversi costituito dalla conducibilità ad una programmazione unitaria. Sotto questo profilo la programmazione unitaria deve essere intesa come espressione di un identico atteggiamento verso un determinato adempimento giuridico, la cui inosservanza da luogo alla violazione. Sotto questo profilo è plausibile ritenere che il conducente dell’autovettura di proprietà del ricorrente abbia commesso tutte le violazioni nello stesso punto per un errata interpretazione della normativa, che lo portava a ritenere di essere nei limiti della velocità. In quest’ottica deve essere valutata, a parere di questo giudice, la contiguità tra le infrazioni. E’ evidente che chi ha commesso l’errore ha continuato a reiterarlo».
Violazioni annullate
«Pertanto ritenendo che le infrazioni commesse dal conducente del motoveicolo di proprietà del ricorrente siano riconducibili alla medesima erronea valutazione e che delle infrazioni sono state commesse in un ristretto lasso di tempo (3 giorni) nel caso de quo si ritiene di applicare quanto previsto dall’art. 8 bis comma 4 della legge 689/1981».