Covid-19: rientri dall’estero e isolamento fiduciario

Disposizioni contenute nel Dpcm del 7 agosto 2020

credit: centropagina
categories="13381,12868,6030,12964,9217,13794,12762,12863,12742,12741,12743,12862,12744,12746,12745,12747,12748,12865,12866,12799,12749,12763,12750,12864,12751,12867,12752,6546,16899,12965,6542,3,12980,210,17281,17282,17283,17284,12962,6126,13798,12981,287,1,12966,12961,12976,2916,5857,9608,12505,14138,14139,13781,6544,13496,7153,6534,5184,12977,6031,9215,6523,10994,6522,1545,6421,10995,10993,13198,361,13290,12821,12800,6062,8672,16701,16702,16703,6,5856,12959,9216,9218,27,101,14566,13209,6511,12963,12816,427" random="1" limit="1"]

Gli spostamenti tra i Paesi europei e extra europei sono sottoposti a nuove disposizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid.19. Per i soggetti che provengono da alcuni Paesi esteri, anche se asintomatici, sussiste l’obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso in Italia, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. 

Le nuove disposizioni 

Il Dpcm del 7 agosto 2020, agli artt. 4,5 e 6

, regola, rispettivamente, le limitazioni e gli spostamenti da e per l’estero, gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.

Non sono soggetti a limitazioni gli spostamenti, anche per turismo, dai seguenti paesi europei: Stati Membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Pertanto non è più richiesta la comunicazione al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS.

La provenienza da Paesi europei diversi impone l’obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso in Italia al Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ATS, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. Sono previste eccezioni, cioè categorie di cittadini che, pur provenendo da paesi che lo richiederebbero, non hanno obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Unione Europea.

Il 24 luglio il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. 

L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, motivi di salute, comprovate ragioni di studio e rientro presso il proprio domicilio o residenza.

Chiunque entra in Italia, da qualsiasi località estera, è tenuto a consegnare al vettore o alle Forze di Polizia, in caso di controlli, una autodichiarazione scaricabile dal sito del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Augusta Brambilla