Il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia ha bocciato il ricorso presentato dal Comune di Cernusco sul Naviglio contro le modifiche del tracciato delle rotte aeree dell’aeroporto di Linate adottate da ENAV ed ENAC nel 2002 e successivamente nel 2007, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte respingendolo. Le motivazioni della sentenza, emessa a seguito dell’udienza del 24 novembre 2010, sono state depositate dai giudici amministrativi il 12 gennaio scorso.
IL RICORSO DEL COMUNE DI CERNUSCO. I legali del Comune di Cernusco sul Naviglio avevano presentato un primo ricorso nel 2002, a seguito delle allora paventate modifiche delle rotte aeree; sulla base di quel ricorso, rimasto depositato e non vagliato dal TAR, il Comune ha poi potuto agire in giudizio nel 2008 integrando ed aggiornando le motivazioni del ricorso alla nuova situazione venutasi a creare dopo il 27 settembre 2007, data di avvio della sperimentazione delle nuove rotte aeree che hanno visto coinvolto il territorio cittadino.
Il ricorso era teso a dimostrare che il provvedimento di ENAV ed ENAC di modificare le rotte di decollo dei velivoli in partenza da Linate fosse stato attuato in violazione di legge e in eccesso di potere in merito a quattro aspetti:
1) il mancato coinvolgimento del Comune di Cernusco sul Naviglio nel procedimento di adozione del provvedimento, secondo quanto prescritto dalla legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990);
2) il falso presupposto sulla pericolosità dell’ex polo chimico di Pioltello, le cui industrie sono da anni per lo più inattive, questione che ha contribuito a deviare su altri territori – tra i quali Cernusco – i sorvoli che prima invece interessavano l’area pioltellese;
3) la mancata ammissione del Comune di Cernusco sul Naviglio fra i componenti della commissione aeroportuale deputata a decidere sui provvedimenti inerenti i sorvoli;
4) la violazione delle norme in materia di inquinamento acustico imposte dalla normativa regionale.
LE MOTIVAZIONI DEL TAR. I giudici milanesi, acquisite le relazioni tecniche e i documenti necessari, hanno ritenuto invece che ENAV ed ENAC abbiano agito senza commettere nessuna delle violazioni contestate.
In particolare, come sostiene il tribunale, le variazioni sulle rotte di decollo del 2007 riguardavano correzioni periodiche rese necessarie per adeguare la quota minima di sicurezza e la declinazione magnetica che per 9 anni non avevano subito modifiche.
Per i giudici amministrativi, quindi, non c’è stata modifica delle rotte, ma solo un provvedimento di parziale variazione, per giunta sperimentale, adottato nel 2007 sulla base delle decisioni della commissione aeroportuale e non solo di ENAC ed ENAV, tesi che secondo i giudici basta a rendere inammissibile per incompetenza il ricorso di Cernusco.
Sulla base delle memorie presentate da ENAC ed ENAV, il TAR evince poi che il solo invito formulato al Comune di Cernusco sul Naviglio a partecipare alle sedute della commissione aeroportuale dall’ottobre 2007 e la successiva partecipazione basterebbero a determinare il coinvolgimento di Villa Greppi nei procedimenti relativi alla definizione delle rotte aeree, posto che un decreto ministeriale del 1997 non pone l’obbligo di ammettere ai lavori della commissione Comuni non interessati direttamente dai sorvoli. I giudici, tuttavia sorvolano sul fatto che il Sindaco ed altri colleghi dei Comuni circostanti coinvolti egualmente dalle nuove rotte furono invitati a partecipare solo in qualità di uditori alle riunioni della commissione aeroportuale e soprattutto in quel momento la decisione sulla modifica delle traiettorie di volo era già stata presa ed era in vigore.
Sulla questione del sorvolo su Cernusco sul Naviglio il TAR ha accolto la tesi di ENAC ed ENAV, secondo cui i legali di Villa Greppi avrebbero chiesto la correzione di una rotta che in realtà – a detta di ENAC ed ENAV – non interessa il territorio di Cernusco, ritenendo inoltre fisiologiche le dispersioni di rotta (cioè i discostamenti degli aerei dalla rotta tracciata sulle mappe), denunciate dal Comune di Cernusco.
LE REAZIONI DI VILLA GREPPI. “Al riguardo – hanno commentato da Villa Greppi – appare sconcertante come il TAR, sulla base di quanto sostenuto da ENAC ed ENAV, ritenga che Cernusco non sia interessata dalle traiettorie di volo per almeno tre motivi: l’attraversamento è chiaramente disegnato sulle mappe; le dispersioni di rotta restano un problema non trascurabile; i sorvoli vengono avvertiti in modo deciso dai residenti”.
“Sono sorpreso soprattutto dal totale rigetto delle nostre motivazioni – ha commentato il Sindaco, Eugenio Comincini – da un lato ci si dice che la commissione aeroportuale agisce in discrezionalità tecnica insindacabile e dall’altro che le dispersioni di rotta sono fisiologiche, come a dire che non c’è nulla da fare se non accettare le decisioni. Intanto i margini per ridurre il disagio di chi vive con gli aerei sulla testa ci sarebbero. Per esempio non consentire l’utilizzo degli aerei più rumorosi nelle fasce orarie più sensibili, ovvero la mattina presto e la sera, come accade in altri aeroporti italiani ed esteri, oltre ai controlli sulle fasi di decollo e gli accorgimenti tecnici per limitare sensibilmente le dispersioni di rotta. Posso dare atto che in questi 3 anni la rumorosità è diminuita grazie all’ammodernamento del parco velivoli, soprattutto da parte della nuova Alitalia, con il passaggio dai vecchi e rumorosi MD80 ai più moderni Boing e Airbus, ma la situazione è sicuramente migliorabile. In ogni caso resta poco accettabile il concetto di insindacabilità delle decisioni assunte dalla commissione aeroportuale”.
La Giunta, non condividendo le motivazioni della sentenza del TAR, ha quindi chiesto al Sindaco di impegnare i legali dell’Amministrazione comunale ad esaminare nei dettagli la sentenza: “Decideremo insieme a loro se sussistano i presupposti per un ricorso al Consiglio di Stato.”